Verso la Venexit - Il referendum del 22 ottobre fra autonomia, indipendenza e agitazione politica

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Referendum, autonomia differenziata, indipendenza, secessione, devolution, Venexit, sono gli ingredienti della maionese che sarà servita il 22 ottobre ai cittadini del Veneto. Per provare a comprendere i termini di ciò su cui saremo chiamati a esprimere il nostro orientamento, è utile tornare ai fondamentali, ovvero agli atti, per evitare di essere travolti dalle parole che, sempre di più, rischiano la perdita di senso e dunque di falsare le nostre letture. La consapevolezza di cosa sia l’autonomia differenziata è il presupposto essenziale per un voto responsabile, o anche per decidere che, posto nei termini in cui ce lo ritroveremo sulla scheda, quella del 22 ottobre è  una chiamata alle urne che non merita il nostro concorso. 

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 116, terzo comma

“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.”

Art. 117, terzo comma

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

L’autonomia differenziata cos’è?

E’ stata introdotta nel 2001 con la riforma costituzionale voluta dal governo di centro sinistra che ha modificato il titolo V della Costituzione, riforma confermata dal voto popolare con il referendum costituzionale. Con la riforma sono stati posti su nuovi pilastri i rapporti fra lo Stato e le Regioni. Si è trattato di uno sviluppo dell’idea di regionalismo voluto dai padri costituenti: uno Stato nazionale, tante autonomie locali, differenziate fra di loro, in cui la differenziazione è la ragione profonda dell’autonomia. Una autonomia che si esprime attraverso la gestione diretta di competenze e funzioni utili alla crescita del tessuto regionale e compatibile con la sua storia, funzioni e materie oggi esercitate direttamente dallo Stato.

Dal 2001 ad oggi, pur avendo brandito la spada dell’autonomia, che la Costituzione prevede e riconosce, il Veneto non ha mai avviato alcun negoziato per acquisire le competenze rivendicate, preferendo ai fatti e alla responsabilità, che le competenze acquisite comporterebbero, il turbine roboante delle parole.

Non lo ha fatto nemmeno nel 2008 quando Zaia da ministro si ritrovò nella condizione di dar seguito alla richiesta di autonomia promossa nel dicembre del 2007 quando era vice di Giancarlo Galan. Probabilmente la caduta del governo Prodi aveva fatto venir meno le esigenze “autonomistiche” che si accendono solo in presenza di governi del centro sinistra.

Zaia dichiara di non essere interessato a farlo nemmeno oggi perché, più che all’autonomia, sembra interessato alla rendita politica di un referendum costoso quanto inutile. Un referendum che gli consentirebbe di evitare una discussione vera sul riparto di funzioni fra Stato e regione, risvegliando piuttosto quello che  definisce “il sogno autonomista-indipendentista”.

Insomma,  un referendum che sembra voler far tornare le lancette della storia alle ampolle con l’acqua del Po e al tanko sotto al campanile di San Marco.  Non a caso quell’episodio triste del 1997 il presidente lo immagina come “unito al referendum dal filo della storia”, una storia che racconta che quando non si sa dove andare, intanto si propone di uscire da qualcosa.

 

Federalismo e autonomia – il caso Veneto dal 1992 ad oggi

La lunga e alterna stagione del dibattito autonomista si è riaccesa attorno alla duplice proposta della giunta di far ricorso ad un referendum consultivo per chiedere ai cittadini se vogliono più autonomia e sulla richiesta di negoziato con il governo, ai sensi dell’art. 116, 3 comma della Costituzione, per l’introduzione di una autonomia differenziata. In realtà, furbescamente la giunta regionale ha richiesto non tanto un negoziato sulle competenze rivendicate quanto piuttosto sul contenuto del quesito referendario da sottoporre a referendum, ben sapendo che il testo, con cui la Corte Costituzionale ha autorizzato la celebrazione del referendum è in realtà il testo del terzo comma dell’art. 116.

Ma la questione prima ancora che di natura giuridica, sta diventando l’oggetto di una battaglia politica in cui la parola autonomia, come si è ben visto in febbraio 2017 in occasione del confronto all’università di Padova  fra il Ministro agli Affari regionali Enrico Costa e il Presidente Zaia, assume significati assolutamente diversi. Per il ministro l’autonomia è quella prevista dalla Costituzione e i confini del negoziato sono quelli indicati dalla legge fondamentale, mentre per Zaia, la stessa parola, incardinata sul referendum, apre a scenari completamente diversi, più vicini all’indipendentismo che alla rivendicazione di maggiori competenze in un quadro unitario dell’Italia.

Non è la prima volta che accade. E’ successo nei primi anni ’90 con il partito dei sindaci, con la secessione della padania dal resto d’Italia, con l’assalto del tanko al campanile, con la prima proposta Galan Zaia, per arrivare fino ad oggi.

Proprio perché l’autonomia è un insopprimibile diritto ad esprimere le differenze dei diversi corpi sociali, il tema è troppo serio per essere lasciato al piffero stonato di chi ha suonato più volte, vaucamente, la stessa gracchiante sinfonia.

Il Veneto dei referendum, degli annunci e dei penultimatum

5 marzo 1992 – il Consiglio regionale del Veneto approva una delibera legislativa avente per oggetto. “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l’ordinamento delle Regioni”; Si tratta di un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell’art.121 della Costituzione, di una proposta di legge statale per la modifica delle disposizioni costituzionali concernenti l’ordinamento delle Regioni.

10 novembre 1992 – La Corte Costituzionale, con sentenza n. 470  dichiara l’illegittimità costituzionale della delibera legislativa, violazione degli artt. 121, secondo comma, e 138 Cost.  “ Ora, un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame - per quanto sprovvisto di efficacia vincolante - non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all'esigenza di evitare "il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato" (sent. 256 del 1989, n. 5).”

23 aprile 1995 – Giancarlo Galan viene eletto alla presidenza della Regione Veneto

21 aprile 1996 – Romano Prodi vince le elezioni politiche

 

15 settembre 1996 – Bossi lancia da Venezia l’Indipendenza della Padania da raggiungere entro un anno. Nel pomeriggio del 15 settembre 1996, in riva degli Schiavoni a Venezia Bossi dà l'annuncio della «dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania»  presentandola come «una Repubblica federale indipendente e sovrana». Per l’occasione presenta una "Costituzione transitoria", il cui primo articolo enuncia che «il Governo provvisorio della Padania è autorizzato a dare attuazione alla dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania; tale attuazione dovrà tuttavia essere preceduta dall'offerta formale al governo italiano di sottoscrivere un trattato di separazione consensuale».  Afferma inoltre che le trattative non dovranno protrarsi oltre il 15 settembre 1997, dopo di che «la dichiarazione di indipendenza e sovranità acquisterà piena efficacia, e la Padania diverrà a tutti gli effetti una Repubblica federale indipendente e sovrana».

8 ottobre 1998 – Il Consiglio regionale del Veneto approva una legge avente per oggetto “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia”.

16 aprile 2000 – Giancarlo Galan viene rieletto presidente della Regione Veneto

17 luglio 2000 - proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Tosi F., Bozzolin F., Marangon R., Piccolo F., Scaravelli P. (centro destra) avente per oggetto: Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale
  

4 settembre 2000 - proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Cacciari, Variati, Zanonato, Galante e Bettin (centro sinistra) avente per oggetto: Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge per il trasferimento alla regione di funzioni statali

27 ottobre 2000 – La Corte Costituzionale, con sentenza n. 496  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della proposta: “…l'intervento del popolo non è a schema libero, poiché l'espressione della sua volontà deve avvenire secondo forme tipiche e all'interno di un procedimento, che, grazie ai tempi, alle modalità e alle fasi in cui è articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti. ….. Non è quindi consentito sollecitare il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacché le regole procedimentali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia.” …. 6. “ .. Sarebbe invero riduttivo esaminare la vicenda della legge regionale in questione soltanto nell'ottica dell'efficacia formale del referendum consultivo e limitarsi ad osservare che da esso non scaturirebbe alcun imperativo cogente o dovere giuridico inderogabile a carico del Consiglio regionale o degli organi della revisione costituzionale. Non può essere trascurato, poiché è materia di apprezzamento costituzionale, che la rappresentanza regionale verrebbe comunque astretta ad un vincolo politico la cui forza appare in grado di offuscare la prospettiva puramente formale dell'ordine delle competenze interne alla Regione. In questo caso, l'utilizzazione impropria di un istituto preordinato a rinsaldare i legami tra rappresentanti e rappresentati e che giammai potrebbe risolversi nella semplice manifestazione di opinioni di cui si arricchisce la dialettica democratica, fa sì che l'iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed è appunto ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale.”

10 giugno 2001 – Silvio Berlusconi diventa presidente del Consiglio

 

18 ottobre 2001 - approvazione della legge costituzionale n. 3  "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" con cui è stato introdotto il terzo comma dell’art. 116 “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo117e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle letterel), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,n)es), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”

 

4 aprile 2005 – Giancarlo Galan viene riconfermato per la terza volta alla guida della Regione Veneto

 

17 maggio 2006 – Romano Prodi ridiventa Presidente del Consiglio

 

24 ottobre 2006 - approvazione della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 3255: “Avvio del percorso per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

18 dicembre 2007 – approvazione da parte del consiglio regionale del Veneto della deliberazione n. 98: “Attuazione dell’art. 116, terzo comma, della costituzione per il riconoscimento alla regione del veneto di un’autonomia differenziata.

 

24 gennaio 2008 – Romano Prodi rassegna le dimissioni

 

5 febbraio 2008 – pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione veneto della deliberazione n. 98 “Attuazione dell’art. 116, terzo comma, della costituzione per il riconoscimento alla regione del veneto di un’autonomia differenziata”.

7 maggio 2008Silvio Berlusconi ridiventa Presidente del Consiglio e nomina di Luca Zaia ministro dell’agricoltura

5 maggio 2009 - approvazione legge n. 42 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione

29 marzo 2010 Luca Zaia viene eletto alla presidenza della Regione Veneto

 

22 luglio 2010 – La Regione e la sfida del federalismo – I quattro percorsi innovativi per l’attuazione del federalismo nel Veneto. 1) acquisizione di nuove funzioni amministrative – art. 118 Cost. 2) Acquisizione di una autonomia differenziata – art. 116, terzo comma, Cost. 3) Acquisizione di nuovi beni in attuazione del federalismo demaniale e delle connesse funzioni – D.Lgs. n. 85/2010. 4) Acquisizione di nuove risorse finanziarie in attuazione del federalismo fiscale – art. 119 Cost….  con “l’attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive a vantaggio della stessa, commisurate alle nuove competenze”, andrà inoltre valutato se “le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive siano coerenti con gli strumenti previsti dall’art. 119 Cost., ma soprattutto per poter esprimere un giudizio di “convenienza” per la Regione sull’acquisizione di nuovi spazi di autonomia”.

16 novembre 2012 – presentazione, da parte della giunta regionale del veneto, della proposta di legge statale n. 16, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione: “Forme e condizioni particolari di autonomia attribuite alla regione del veneto ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”. Nella proposta si indica la “previsione di una aliquota di compartecipazione all’IRPEF pari a 1,85, per la copertura della lettera D”, e una “compartecipazione all’IRPEF pari all’ 1,77 per cento per gli obiettivi di cui alla lettera F. il gettito della compartecipazione all’IRPEF e stato quantificato in 226,7 milioni di euro”.

 

28 aprile 2013 – Enrico Letta diventa Presidente del Consiglio

21 febbraio 2014 – Matteo Renzi diventa Presidente del Consiglio

 

 

4 giugno 2014 – l’inchiesta sul Mose porta all’arresto dell’ex Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan (Zaia all’epoca suo vicepresidente) e di Renato Chisso, assessore plenipotenziario delle Giunte Galan e Zaia

 

 

19 giugno 2014 – approvazione da parte del consiglio regionale del veneto delle leggi regionali n.15, “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, e n. 16 “Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto”.

 

28 aprile 2015 - La Corte Costituzionale con sentenza n. 118 si esprime sul giudizio di legittimità delle due leggi:

in particolare, la legge n. 16 prevedeva, all’art. 1, l’indizione di un referendum consultivo sul quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o No?”. Sul punto, il giudizio della Corte non poteva che sfociare in una declaratoria di illegittimità. Il contenuto del quesito, infatti, proponendo “prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano” è del tutto incompatibile con i principi supremi dell’unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5 Cost., con i quali, anzi, si pone in diretto ed immediato contrasto.

Quanto alla legge n. 15, i quesiti referendari ivi previsti consistono nella richiesta di maggiori spazi di autonomia (e non incidono, dunque, sull’indivisibilità della Repubblica).

Nello specifico, si dispone che il contenuto del referendum debba essere concordato per mezzo di un “negoziato” tra il Presidente della Giunta ed il Governo. Tuttavia, nell’eventualità che le trattative falliscano, si prevede che il referendum sia comunque indetto sui quesiti formulati dal legislatore regionale:

  1. “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
  2. “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
  3. “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
  4. “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
  5. “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.

La stessa legge impone (derogando allo Statuto regionale) che, laddove partecipi la maggioranza degli aventi diritto e si raggiunga la “maggioranza dei voti validamente espressi”, il Presidente della Giunta debba obbligatoriamente presentare al Consiglio “un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto”.

Ebbene, la Corte, con la sentenza n. 118/2015, ha accolto solo parzialmente le questioni di legittimità costituzionale sollevate dallo Stato sulla legge veneta n. 15 del 2014, dichiarando l’illegittimità dei soli quesiti nn. 2, 3, 4 e 5.

In particolare, nel vagliare la legittimità dei quesiti nn. 2 e 3 (relativi al trattenimento dei tributi versati o riscossi nella Regione), i giudici hanno fatto ampio ricorso ai limiti di ammissibilità dei referendum previsti dallo Statuto della Regione Veneto, parametro interposto rispetto all’art. 123 Cost.: i due quesiti avrebbero comportato la violazione del limite oggettivo delle “leggi tributarie” previsto dagli artt. 26 e 27 dello Statuto “in armonia con la Costituzione”.

I quesiti nn. 4 e 5 sono invece stati dichiarati illegittimi in quanto involgono, entrambi, “scelte di livello costituzionale” precluse ai referendum regionali.

Viceversa la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al quesito n. 1, poiché il “referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.”. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha affermato che, benché il quesito non indichi gli ambiti nei quali richiede ulteriori forme di autonomia, cionondimeno possa ritenersi che la sua portata non fuoriesca dalle materie per le quali l’art. 116 Cost. consente l’attribuzione alle Regioni. “Così interpretato, il quesito referendario non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti”.

Al fine di consentire la concreta attuazione del percorso delineato dalla legge regionale n. 15/2014, sono state recentemente introdotte alla stessa alcune modifiche. In particolare, l’art. 25 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016), ha ridefinito il termine di 120 giorni originariamente previsto sia per relazionare al Consiglio in merito all’esito del negoziato, sia con riguardo alla possibilità per il Presidente di procedere con il referendum; in particolare, è stato previsto: da un lato un termine più ampio, di tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014, per la comunicazione al Consiglio, da parte del Presidente, circa l’esito della trattativa con il Governo; dall’altro la possibilità per il Presidente medesimo di procedere individuando la data più consona per l’indizione del referendum sull’autonomia.

 

15 marzo 2016 - richiesta della Regione Veneto di avviare il negoziato con il Governo

In attuazione della citata legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, con la deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 315 del 15 marzo 2016 è stata approvata la proposta volta a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Il referendum consultivo ha “lo scopo di coinvolgere appieno i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, ad un processo di riforma e rinnovamento istituzionale che si ritiene indispensabile per superare l’attuale situazione di immobilità e fronteggiare al meglio le nuove sfide che avanzano”.

In particolare, con la deliberazione in parola il Presidente della Giunta regionale è stato incaricato a condurre un negoziato finalizzato al pieno e consapevole svolgimento del referendum e sono stati individuati i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicare con adeguata responsabilità la propria autonomia, assicurando la rispondenza dell’azione svolta alle esigenze proprie dei cittadini e delle imprese venete.

L’articolato è suddiviso in tre Capi. Nel primo Capo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa nelle seguenti materie:

A) di competenza esclusiva statale:

a) “Norme generali sull’istruzione”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

b) “Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) “Tutela della salute”;

b) “Istruzione”;

c) “Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”;

d)  Governo del territorio”;

e) “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali”;

f) “Promozione e organizzazione di attività culturali”;

g) “Rapporti internazionali e con l’Unione Europea”;

h) “Protezione civile”;

i) “Coordinamento della finanza pubblica”.

Nel secondo Capo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa nelle seguenti materie di cui all’articolo 117, della Costituzione:

A) di competenza esclusiva statale:

a) “Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) “Coordinamento della finanza pubblica”;

b) “Previdenza complementare”;

e) “Aziende di credito a carattere regionale”;

d) “Alimentazione”;

e) “Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”;

f) “Istruzione”;

riguardo ai seguenti settori: sostegno alle imprese; infrastrutture e opere pubbliche, imprenditoria giovanile, credito regionale, idrocarburi, scuole paritarie, sistema cooperativo, pesca, semplificazione burocratica.

 

Infine, i1 terzo Capo contiene le disposizioni finanziarie con le indicazioni delle fonti di finanziamento delle nuove competenze richieste.

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre alle singole devoluzioni di gettiti per specifiche funzioni indicate negli articoli precedenti e agli attuali tributi propri, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa: 1) nove decimi del gettito dell’Irpef; 2) nove decimi del gettito dell’Ires; 4) nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto

A seguito dell’approvazione della predetta delibera del Consiglio regionale, il Presidente della Regione Veneto ha chiesto al Governo di avviare il negoziato per definire il quesito del referendum consultivo e gli ambiti di maggiore autonomia da riconoscere alla Regione Veneto ai sensi della legge regionale n. 15/2014 e del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione.

Nell’ipotesi in cui il negoziato non dovesse giungere a positiva conclusione, la citata legge regionale consente comunque che il Presidente possa indire il referendum consultivo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 1, sottoponendo ai cittadini veneti il seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”.

Qualora il referendum abbia esito positivo, la Regione attiverà il percorso previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

16 maggio 2016 – Il ministro Enrico Costa comunica a Zaia, in riferimento alla sua del 17 marzo: “Ti comunico che siamo disponibili ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all’art. 166 Cost. tra Governo e Regione finalizzata ad individuare/delimitare i confini delle materie nell’ambito delle quali la differenziazione regionale sarebbe abilitata ad operare.

Si tratta della prima apertura al negoziato manifestata da un governo.

20 maggio 2016 – Il presidente Zaia invia lettera al governo e al presidente della Repubblica con la “Richiesta di fissazione election day. Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.  Richiesta ribadita con lettera del 19 luglio 2016 assieme al collega lombardo Roberto Maroni

6 dicembre 2016 – Il consiglio regionale del Veneto approva la proposta di legge n. 116 “Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.”.

17 febbraio 2017 – Il Ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa scrive al Presidente Zaia, ribadendo quanto anticipato con la lettera del 16 maggio 2016 e facendo presente di aver concordato con le amministrazioni statali le “opportune modalità con cui sviluppare il rapporto con la Regione”. Conclude ritenendo esistano “condizioni per un incontro proficuo” e aspettandosi “indicazioni circa una data anche per te conveniente”.

28 febbraio 2017 – il consiglio regionale del Veneto approva una legge dal titolo: “Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto". Con cui il Presidente della giunta “in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’art. 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”. 

15 marzo 2017 – Il Presidente Zaia risponde alla lettera del Ministro facendo presente che “La Regione Veneto è pronta ad accogliere, mio tramite, la Sua proposta solo dopo aver celebrato il referendum.”

3 maggio 2017 – Il Ministro per gli Affari Regionali, rispondendo alla Camera dei Deputati ad una interrogazione, afferma: Ribadisco in questa sede, come già ho fatto formalmente lo scorso anno ed ho ripetuto all’inizio di quest’anno rispondendo al Presidente Zaia, la disponibilità ad avviare con la Regione Veneto, con spirito di leale collaborazione, un proficuo confronto, nek quadro di quanto previsto dalla Costituzione. Ovvio che per un proficuo negoziato occorre la disponibilità della regione interessata al confronto con il Governo.

Ritengo necessario, inoltre, precisare che  eventuali trasferimenti di risorse, anche ulteriori rispetto a quelle in atto, potranno essere quantificate solo a valle della trattativa relativa al trasferimento di competenze, tenendo conto di quanto prevede la Costituzione in materia.

Va da sé, infine, che ogni quantificazione delle risorse da trasferire, così come l’intero contenuto dell’intesa dovrà reggere ad ogni verifica di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza e di quanto disposto dalla Costituzione.

La nostra porta è aperta ed è sempre stata aperta.

La regione Veneto ha bussato ma finora non è entrata.

Se alla nostra dichiarazione di disponibilità ad iniziare le trattative per raggiungere l’intesa, con la regione Veneto si fosse immediatamente concretizzato il negoziato, la legge di approvazione dell’intesa con il Veneto prevista dall’articolo 116, terzo comma della Costituzione, potrebbe far registrare oggi già un iter avanzato.   

26 maggio 2017 – Bur n. 52

Indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile 2017

Quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”.

 

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